La circolare 7/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate spiega il fisco del lavoro sportivo: esenzione fino a 15.000 euro, soglia previdenziale a 5.000
Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per fare chiarezza su molti dubbi applicativi che hanno fatto seguito alla riforma del lavoro sportivo. Con questo documento di prassi, l’AdE fornisce alcune indicazioni operative per permettere alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di orientarsi con facilità tra gli adempimenti fiscali e la gestione della contabilità.
Il quadro normativo di riferimento – tracciato dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e dai successivi decreti correttivi (il D.Lgs. n. 163/2022 e il D.Lgs. n. 120/2023), integrati dalle disposizioni del Decreto Legge n. 71/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge 106/2024) – trova così una sistemazione applicativa fondamentale. La riforma ha archiviato definitivamente il vecchio regime dei compensi e rimborsi forfettari ex articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (Dpr 917/1986), delineando la nuova figura giuslavoristica del lavoratore sportivo.
Indice
Ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, è considerato lavoratore sportivo chiunque presti attività retribuita a favore di un ente sportivo iscritto al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) svolgendo mansioni essenziali per l’attività dilettantistica: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori di gara e preparatori atletici. Si aggiungono inoltre i tesserati che svolgono le mansioni rientranti tra quelle tipizzate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Sul piano contrattuale, la prestazione di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo può essere inquadrata secondo tre forme principali:
Per la gestione dei contratti Co.Co.Co. nell’area dilettantistica, la norma prevede rilevanti semplificazioni: le comunicazioni obbligatorie di inizio rapporto e la tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro) avvengono in via telematica direttamente tramite l’interfaccia del Registro RASD.
La disciplina fiscale del lavoro sportivo: la franchigia dei 15.000 euroUno dei temi centrali chiariti dalla circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi erogati e la corretta determinazione delle ritenute alla fonte per chi svolge lavoro sportivo.
Il tetto fiscale di 15.000 euroAi sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali fino all’importo complessivo di 15.000 euro per ciascun periodo d’imposta (anno solare):
L’Agenzia delle Entrate specifica che la franchigia dei 15.000 euro si applica anche nell’ipotesi in cui il lavoro sportivo sia reso mediante contratto di lavoro subordinato, nonché per le prestazioni svolte dai collaboratori amministrativo-gestionali previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.
L’obbligo dell’autocertificazionePoiché il limite di 15.000 euro è riferito alla persona fisica e al totale dei compensi percepiti nell’anno solare, il lavoratore che intrattiene più rapporti con diverse ASD o SSD ha l’obbligo di rilasciare al committente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del Dpr n. 445/2000). Con tale documento, il percettore dichiara l’ammontare degli eventuali compensi da lavoro sportivo già incassati nel medesimo periodo d’imposta, permettendo al sostituto d’imposta di calcolare correttamente l’eventuale ritenuta.
Tassazione, Irpef e deducibilità dei contributi previdenzialiLa prassi dell’Amministrazione finanziaria – anche in raccordo con la Consulenza Giuridica n. 956-13/2024 formulata su istanza del CONI – ha fornito indicazioni sul coordinamento tra la disciplina fiscale e quella previdenziale.
La soglia previdenziale dei 5.000 euroAccanto al tetto fiscale, la riforma stabilisce una soglia di esenzione previdenziale pari a 5.000 euro annui (articolo 35 del D.Lgs. 36/2021):
L’onere contributivo alla Gestione Separata Inps per le Co.Co.Co. è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente (ASD/SSD) e di 1/3 a carico del lavoratore.
Quando il compenso supera sia i 5.000 euro previdenziali sia i 15.000 euro fiscali, la quota di contributi Ines a carico del lavoratore (pari a 1/3) trattenuta sull’eccedenza costituisce un onere deducibile dal reddito ai sensi dell’articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986). L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto Irpef (per la parte superiore a 15.000 euro) va calcolato al netto della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore sportivo.
Volontari, rimborsi spese ed esenzione IrapLa disciplina del lavoro sportivo mantiene una netta demarcazione tra chi presta attività a titolo oneroso e chi opera in qualità di volontario:
Tabella di sintesi per le ASD e SSD
| Tipologia/voce | Soglia di esenzione/limite | Trattamento fiscale (IRPEF) | Trattamento previdenziale (INPS) |
| Compenso lavoro sportivo | Fino a 5.000 € | Esente | Esente |
| Compenso lavoro sportivo | Da 5.001 € a 15.000 € | Esente | Dovuto solo sulla quota eccedente i 5.000 € (con base imponibile ridotta al 50%) |
| Compenso lavoro sportivo | Oltre 15.000 € | Tassazione ordinaria (solo sull’eccedenza, al netto della quota INPS lavoratore) | Dovuto sulla quota eccedente i 5.000 € |
| Rimborsi volontari eventi | Max 400 €/mese | Esente (concorre al monitoraggio della soglia dei 15.000 €) | Esente |
| Soglia IRAP (ASD/SSD) | Fino a 85.000 € | Escluso dal calcolo della base imponibile IRAP dell’ente per le Co.Co.Co. | Non applicabile |
L’inquadramento del lavoratore sportivo ha un impatto diretto sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Pf). I compensi eccedenti la franchigia dei 15.000 euro, assoggettati a ritenuta d’acconto, devono essere dichiarati e si cumulano con gli altri redditi del contribuente (lavoro dipendente, pensione, altri redditi), concorrendo alla determinazione dell’aliquota marginale Irpef progressiva.
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, la corretta gestione delle autocertificazioni trasmesse dai collaboratori e la verifica delle soglie contributive e fiscali costituiscono la procedura fondamentale per garantire la regolarità della gestione contabile e l’adempimento degli obblighi posti in capo al sostituto d’imposta.